Approvato da RegistroNaturopati®
Art.1 – coloro che utilizzano la dizione di “Naturopata” devono farlo solo se in possesso realmente di tutti i requisiti per fregiarsi di tale titolo.
Art.2 – il Naturopata deve esercitare la sua professione nel rispetto delle Leggi locali del Paese in cui opera.
Art.3 – il Naturopata non può rifiutarsi di esercitare la sua professione per ragioni di razzismo, classismo ed altre forme di intolleranza sociale antidemocratica come, ad esempio, discriminazioni di orientamenti sessuali, religiose, discriminazioni razziali o di genere, ecc.
Art.4 – il Naturopata che tratti con soggetti incapaci di intendere e volere e/o con soggetti minorenni, deve essere autorizzato dai tutori o dai genitori o chi ne ha la legale potestà ad esercitare la sua professione sui tali soggetti.
Art.5 – il Naturopata deve rispettare il segreto professionale secondo le norme del Paese in cui opera e secondo le più consone e generali norme di riservatezza universalmente riconosciute e professionalmente accettate, senza ledere la sfera intima del soggetto e familiari a cui presta il suo esercizio.
Art.6 – il Naturopata è tenuto ad aggiornarsi professionalmente con regolarità secondo un piano programmatico al fine di tenersi al passo con i tempi e con le metodologie e le nuove tecnologie ad uso della Naturopatia e della Scienza in generale. Deve dotarsi, possibilmente, di una politica di Qualità, trasparenza e sicurezza per la propria clientela e rispettare degli standard minimi di Qualità, come ad esempio gli ISO 9001 o altri standard facoltativi similari.
Art.7 – il Naturopata non deve dare adito a confusione con altre figure professionali quali medico, psicologo, biologo, dentista, fisioterapista ed altre che siano ben distinte e codificate nella legislazione del Paese dove opera.
Art.8 – il Naturopata deve mettere a conoscenza il soggetto a cui presta il proprio servizio del suo onorario professionale in modo chiaro prima di prestare consulenza, nonché di eventuali limiti legali ed operativi attraverso informative, contratti, consensi informati e formulari ben chiari.
Art.9 – il Naturopata non deve condurre azioni di illecito arricchimento o vantaggio personale speculativo a discapito del soggetto a cui presta la propria professione, dovrà agire sempre in Scienza e Coscienza.
Art.10 – il Naturopata deve rispettare una propria condotta e dignità di esercizio in base ad un comportamento decoroso e non arrecare danno alla categoria dei Naturopati e alla buona immagine della Naturopatia in generale, deve comportarsi in modo onesto, educato e professionale, senza intraprendere azioni contro la categoria né categorie sanitarie né contro altri senza giustificati e comprovati motivi.
Ver. 1.3 del 18.07.2019